Statuto

Statuto Associazione Chiara Melle Odv Ets

Adeguamento statutario CHIARA MELLE ODV

DENOMINAZIONE – FINALITÀ ED OGGETTO – SEDE

Art. 1

L’Associazione formalmente costituita come in premessa, in adeguamento statutario si costituisce ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come Ente di Terzo Settore denominato “Chiara Melle ODV”. L’associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L’associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di olidarietà sociale. Essa opera prevalentemente nell’ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore ed intende promuovere iniziative mirate a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. Tali finalità saranno perseguite tramite l’impegno sociale e culturale dei membri dell’associazione nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all’estero.

L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

Art. 3

Finalità ed attività specifiche
Le finalità dell’Associazione sono rivolte alla promozione della sicurezza stradale, alla sensibilizzazione dei familiari delle vittime di strage stradale e giustizia ai superstiti, delle stesse vittime se sopravvissute e di quanti altri intendano impegnarsi per il raggiungimento di quei fini; l’adesione dei detti soggetti alla associazione e la sua più ampia possibile diffusione; il conforto umano e, quando possibile, l’assistenza psicologica agli associati che ne abbiano bisogno; un capillare lavoro di contatto e collaborazione con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai mezzi di comunicazione; il collegamento e l’associazione con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all’attuazione di quei fini; la ricerca, l’individuazione, l’elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari della incidentalità stradale e delle sue conseguenze; l’attuazione di campagne di sensibilizzazione, convegni, manifestazioni ed ogni altra utile iniziativa su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti anche tramite l’istituzione di borse di studio scolastiche.

L’associazione intende, inoltre, perseguire attività volte alla tutela dei minori e delle famiglie, operando per la difesa dei diritti degli stessi minori al fine di una crescita armonica all’interno delle proprie famiglie; per tali ragioni ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo quello di aiutare bambini e adolescenti in stato di disagio e difficoltà organizzando seminari, convegni attività editoriali, ecc. e anche per mezzo di attività ed incontri nelle scuole; di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione giovanile.

L’associazione Chiara Melle, partendo dalla consapevolezza che nel territorio, tra i giovani, c’è un mondo di arte, cultura e valori sociali ancora inespressi o non adeguatamente conosciuti, vuole con azioni mirate, prenderli per mano e ricondurli alla consapevolezza dell’intera città, il suo fermento culturale, le idee ed il movimento dei suoi giovani, a sostegno delle attività di integrazione e partecipazione attiva delle nuove generazioni. Inoltre attraverso azioni congiunte dentro e fuori la scuola l’Associazione Chiara Melle, combinando attività scolastiche e attività extra-scolastiche e tempo libero vuole sperimentare soluzioni innovative e integrate, volte a prevenire e a contrastare la dispersione e l’abbandono scolastici, nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento, a sviluppare e rafforzare competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva, e a contrastare lo sviluppo di dipendenze e del fenomeno del bullismo.

L’associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quelle attività secondarie che siano strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale.

Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
In quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore indicando gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4
L’associazione ha sede in Sava. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 5

Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge; e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.
Le entrate sono costituite da:
a) quote associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
i) contributi specifici su particolari progetti educativi.
Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6
Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’approvazione dell’assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero).

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7
Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati, a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell’organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell’organo di controllo, a cura dello stesso.

ASSOCIATI VOLONTARI SOSTENITORI LAVORATORI

Art. 8

Sono associati le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l’attività svolta dall’associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Per privilegiare il lavoro in rete l’Associazione può prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; l’indegnità verrà deliberata dall’Assemblea degli associati.

 

Art. 9

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall’organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l’andamento dell’attività dell’associazione entro quindici mesi dall’apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all’organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell’attività dell’associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell’associazione, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.

I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate. Le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Sono Soci volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
E’ ammessa la figura del volontario non socio così come previsto dal Codice del terzo settore.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. Sostenitori
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione. Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 6 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari da un minimo di cinque a massimo nove membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.
Art. 11

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno dia quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta di almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all’ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Art. 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:
– elegge tra i propri componenti il presidente;
pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
– elegge tra i propri componenti il vice presidente; – elegge il tesoriere e il segretario;
– attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
– predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
– individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
– predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
– predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
– conferisce procure generali e speciali;
– assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
– propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
– riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
– ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– delibera in ordine alla perdita dello status di socio. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all’Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 5.

Art. 14

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell’Associazione. Egli rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ASSEMBLEE

Art. 15

L’assemblea degli associati:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione dî responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione sopra previsto dall’art. 7;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Art. 16
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all’art. 5, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

L’assemblea deve essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

Art. 17
Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Art. 18

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’intervento all’assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 19

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 20

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 24, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 21

Quando è per legge obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone o da una sola persona aventi i requisiti di legge e nominati annualmente dalla assemblea degli associati.

L’organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Ove obbligatorio per legge, l’assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro. PUBBLICITA’TRASPARENZA BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.

Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione. Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Art. 23

Gruppo di coordinamento scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci o esterni un gruppo di coordinamento scientifico che svolge i seguenti compiti:
– contribuisce alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci con particolare riferimento alla direzione culturale delle proposte progettuali dell’associazione e delle collaborazioni con gli Enti pubblici anche in modalità di co programmazione e coprogettazione così come previsto dagli articoli 55 /56 del Dlgs 117/17.

– cura la formazione e l’aggiornamento della compagine sociale e di terzi attraverso la promozione di corsi, seminari ed altre iniziative.
Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 24

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.